Contributi Pubblici

Legge 124/ 2017


Secondo quanto previsto dalla legge 124/2017 le aziende, entro il 30 giungo, hanno l’obbligo di pubblicare sul

sito internet aziendale l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell’anno, se di importo complessivo

superiore a € 10.000.


Le associazioni di protezione ambientale, le associazioni di consumatori, le associazioni, le Onlus, le

fondazioni e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri sono tenute a pubblicare le

informazioni relative alle somme erogate dalle Pubbliche Amministrazioni nei propri siti internet o analoghi

portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno, così come le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata

e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di

persone e micro imprese).


A tal ultimo riguardo, non è mai stato chiarito se, qualora le imprese tenute ad

inserire l’informativa sul sito internet decidano di redigere la Nota integrativa in via facoltativa, l’obbligo di

trasparenza possa essere assolto all’interno della Nota stessa oppure se le informazioni debbano comunque

essere riportate (anche mediante rinvio o per estratto) sul sito web.


Per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria rimane invece l’obbligo di comunicazione in nota integrativa.

Le informazioni, relative ad ogni aiuto ricevuto, da rendere pubbliche sul sito aziendale sono in ogni caso:

denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;

somma incassata o valore del vantaggio fruito; data di incasso e causale.



A partire dal 1° gennaio 2022 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

− la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di € 2.000;

− la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro

novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei

contributi e degli aiuti ricevuti.


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